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Legge 11/03/1988 n. 6726. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987 n. 399, è integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi. 27. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987 n. 399, è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985 n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione". 28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986 n. 192, è incrementato di lire 25 miliardi per il 1988. 29. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della Direttiva CEE n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985 n. 295, è ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per il 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'art. 1 della richiamata legge n. 295 del 1985. 30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2617/80, come modificato dai regolamenti numeri 217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore di alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale, nelle province di Trieste, Gorizia e Genova sono ammesse le agevolazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la provincia di Genova sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto. 31. Per le finalità di cui al comma 30 nonchè per l'applicazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990. 32. Per le finalità di cui alla legge 17 febbraio 1982 n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre 1987 n. 386, convertito, con modificazioni, dall legge 19 novembre 1987 n. 471, da attuarsi con i criteri ivi stabiliti, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 34. Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977 n. 675, non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo. 35. Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987 n. 399, con le modalità ed i criteri ivi indicati, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989. 36. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980 n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno è incrementata di lire 300 miliardi per il 1990. 37. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 12 della legge 29 maggio 1982 n. 308, è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi di cui al numero 2). 38. All'art. 26 della legge 29 maggio 1982 n. 308, sono aggiunte, in fine, le parole: "e sono riassegnate alle medesime regioni con delibere del CIPE". 39. Per gli interventi di cui all'art. 20 della legge 9 dicembre 1986 n. 896, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990. 40. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975 n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983 n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse: a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA; b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA. 41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 42. Il fondo di cui all'art. 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 121, concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. 43. É autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949. 44. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981 n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988 da iscrivere, per le rispettive competenze, quanto a lire 15 miliardi nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e quanto a lire 25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero. 45. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986 n. 856, i complessivi limiti di cui all'art. 7, comma 1, e all'art. 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno 1988. 46. Per le spese relative allo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalità estera, per analisi e valutazioni di mercato nonchè per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale di società a partecipazione statale, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali. 47. E' altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione. 48. Per consentire lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziative concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonchè per le attività del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agro-alimentari di cui all'art. 11 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. 49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48, di lire4,5 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977 n. 675. 50. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno 1988 destinata all'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo". Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalità di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987 n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo. 51. E' autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo" di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali. 52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, già esistenti alla data del 1° ottobre 1987, le quali occupino non più di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1° ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso di assunzione di donne, nonchè di assunzione di uomini disoccupati da più di 12 mesi e di età compresa tra il 25 e i 40 anni, è rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo è proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parzia- le, è corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso ed erogato secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alle imprese di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986 n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma è concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986 n. 64.
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